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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2016, n. 243, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2016, n. 187, “Regolamento recante i criteri e le modalità  di  attribuzione  e  di utilizzo della Carta elettronica,  prevista  dall’articolo  1,  comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni”.
Si tratta del regolamento che disciplina le modalità attuative del bonus di 500 euro destinato ai neo 18enni.
Nel rinviare alla lettura dello stesso (ved.sito link in fondo alla pagina) richiamiamo l’attenzione su alcuni contenuti, ed in particolare:

I beni e servizi acquistabili sono elencati all’art. 5 (biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, acquisto libri, titoli di accesso per: musei , mostre, monumenti, gallerie, eventi culturali, parchi archeologici e naturali).
Si tratta, ad esempio, di biglietti di ingresso (o abbonamenti) per festival musicali, sale cinematografiche o arene estive UCCA, per spettacoli aperti al pubblico.
Sono beneficiari tutti i residenti sul territorio nazionale “in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità”, che compiono diciotto anni di età nel corso dell’anno 2016.
I ragazzi dovranno iscriversi entro il 31 gennaio 2017 a Spid (sistema pubblico di identità digitale – http://www.spid.gov.it) tramite i quattro provider abilitati (Tim, Poste, Sielte e Infocert);
la Carta è utilizzabile per gli acquisti previsti presso gli esercizi abilitati entro e non oltre il 31 dicembre 2017;
gli erogatori dei servizi (che emetteranno fattura elettronica) si devono iscrivere in elenco MIBACT attraverso la piattaforma informatica dedicata (http://www.18app.italia.it) entro il 30 giugno 2017.

Rispetto al possibile accreditamento delle strutture ARCI va premesso che il Decreto non circoscrive la possibilità di accreditamento alle sole imprese, la legge istitutiva infatti poneva l’accento sul dato oggettivo (beni e servizi) e non su quello soggettivo. Tuttavia, mentre non vi è dubbio che si possano accreditare i soggetti d’impresa promossi dal sistema Arci (cooperative, consorzi, società…), per quanto riguarda l’accreditamento tout court di soggetti associativi vanno valutate le seguenti criticità:
1. Le prestazioni in oggetto sono solo quelle di natura commerciale. L’eventuale adesione andrebbe valutata con le cautele necessarie laddove si pensi che la commercialità deve essere un dato non strutturale, bensì solo eventuale e accessorio per un’associazione culturale. Quindi, in altri termini, presentarsi “pubblicamente” (chiedendo l’accreditamento per essere inseriti nella piattaforma) come un soggetto che svolge verso il pubblico attività (per esempio) di concerti dal vivo, potrebbe essere considerato un indizio che concorre alle presunzione di commercialità dell’ente.
2. Sul piano operativo l’accreditamento presuppone (art. 7) l’indicazione della Partita IVA e, tra l’altro, del codice ATECO dell’attività prevalente; si può supporre che tale richiesta funga da “filtro” per l’accettazione di alcune tipologie di attività e di reiezione di altre. Se questo fosse vero, va verificato se il codice genericamente adottato (e previsto) per le associazioni rientri tra quelli accolti.

Ecco il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI :

http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/18/bonus-cultura